IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in base  al  quale  le
amministrazioni  ed  enti  indicati  nel  medesimo  comma  1  possono
procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei
posti   resisi   vacanti   per   cessazioni   dal  servizio  comunque
verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non  coperti  in  ciascun  profilo
professionale,  a  condizione  che  sia  stata  data  attuazione alla
disciplina della mobilita' prevista dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n.
326, che modifica il suddetto art. 1  della  legge  del  29  dicembre
1988,  n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento e' ridotto al
10 per cento;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio
decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica e di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per  effettive,
motivate   e   documentate   esigenze,  ulteriori  assunzioni,  anche
ricorrendo agli  idonei  di  graduatorie  approvate  nel  quadriennio
1985-1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'onorevole  avvocato  Remo  Gaspari,
Ministro  senza  portafoglio  incaricato  per  la  funzione pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  nota  del  23  marzo 1989, n. 2219, del comune di Faedis
(Udine), con la quale si richiede  l'autorizzazione  ad  assumere  un
cuoco-bidello   (quarta   qualifica   funzionale)   e   un  applicato
amministrativo (quarta qualifica funzionale) con le modalita' di  cui
all'art.  16  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, come modificato
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Ritenuto  che  con  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - n. 36- bis del 12  maggio  1989  dei
posti  vacanti  da  destinare  alla  mobilita',  il  comune di Faedis
(Udine) ha dato attuazione al processo  di  mobilita'  richiesto  dal
comma  4  dell'art.  1  della legge 29 dicembre 1988, n.  554, avendo
avviato  le  procedure  previste  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti
vacanti e disponibili per la mobilita';
  In  considerazione  delle pressanti esigenze prospettate dal comune
di Faedis (Udine);
  Ritenute  sufficientemente  documentate  e  motivate  le  effettive
esigenze che  consentono  l'emanazione  del  richiesto  provvedimento
autorizzativo  e  tali  da  determinare  il  Ministro per la funzione
pubblica a proporre di autorizzare il  predetto  comune  a  procedere
alle richieste assunzioni, cosi' come specificate in dispositivo;
                               Decreta:
  Il  comune  di  Faedis  (Udine),  e'  autorizzato,  in applicazione
dell'art. 2, comma 1, della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  ad
assumere,  nel  corso  del  1989,  un cuoco-bidello (quarta qualifica
funzionale)  e  un   applicato   amministrativo   (quarta   qualifica
funzionale)  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988,  n.
160.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 2 novembre 1989
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                           Il Ministro per la funzione pubblica
                                         GASPARI
 p. Il Ministro del tesoro
          PAVAN
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 191